Modalità di svolgimento delle udienze civili

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI AI SENSI DEL DL 18/2020

 

 

Sulla base del combinato disposto dei vari commi contenuti nell’art. 83, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si può concludere che le udienze civili si svolgeranno secondo le seguenti modalità, nei due periodi individuati dalla norma:

PERIODO DAL 9 MARZO AL 15 APRILE

Le udienze già fissate in date comprese tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 verranno rinviate tutte (art. 83 co. 1), tranne quelle indicate nell’art. 83 co. 3, che sono le sole, in questo periodo, che possono ancora essere svolte presentandosi di persona negli uffici giudiziari.

Anche a queste ultime (ossia alle eccezioni di cui all’art. 83 co. 3), però, durante questo periodo, si possono applicare le modalità che vado ad esporre sotto, indicate alle lettere  f), h), d), ed e) (tra le quali è prevista anche l’udienza in videoconferenza).

PERIODO DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO

Per le udienze fissate dal 16 aprile al 30 giugno, il Capo dell’Ufficio giudiziario potrà disporre le seguenti misure, anche decidendo quali applicare alle varie udienze, a seconda delle caratteristiche delle udienze medesime o dei relativi procedimenti:

– rinvii a data successiva al 30 giugno: art. 83 co. 7 lett g)

– udienze in videoconferenza per quelle che si svolgono solo con i difensori e le parti, senza soggetti terzi (quindi per es. no udienze testi in videoconferenza): art. 83 co. 7 lett f)

– “udienze con scambio“, ossia non vere e proprie udienze, ma semplice scambio di note tramite deposito con PCT e giudice che adotta il provvedimento fuori udienza (modalità particolarmente adatta, si immagina, per le udienze di precisazione delle conclusioni): art. 83 co. 7 lett h)

Se non viene scelta una delle tre opzioni sopra indicate, potranno anche svolgersi le udienze di persona presso gli uffici giudiziari. Nel qual caso, i Capi di detti uffici:

– dovrebbero adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze – art. 83. co. 7 lett. d) – per assicurare le finalità di cui al comma 6 (“necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie … al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”). Per es., potrebbero imporre l’uso di mascherine e la distanza di sicurezza di 1 metro per i partecipanti; scaglionare molto le udienze per evitare che si formino code con relativi assembramenti, ecc.

– potrebbero disporre udienze a porte chiuse, per quelle previste come pubbliche dall’art. 128 c.p.c.: art. 83 co. 7 lett e)

Quali decisioni prenderanno i Capi dei vari Uffici giudiziari d’Italia lo sapremo con i decreti che verranno da loro emessi e che saranno valevoli, per ora, fino al 30 giugno 2020.

A cura dell’Avv. Bianca Maria Casadio del Dipartimento Nuove Tecnologie e Processi Telematici

(fonte www.aiga.it)

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