Regolamento della Sezione Aiga di Genova
PARTE PRIMA
costituzione, scopi, patrimonio e soci
ART. 1 – COSTITUZIONE
1. La sezione di Genova dell’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all’AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), è stata costituita nell’anno 1982 ed ha sede a Genova.
2. Il presente regolamento disciplina l’attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell’Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.
3. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto Nazionale prevalgono quest’ultime.
ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’
1. Gli scopi e l’attività della sezione sono indicati dall’art. 2 dello Statuto Nazionale dell’Associazione.
ART. 3 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio della sezione è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.
2. La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale
ART. 4 – SOCI E QUOTE
1. L’Associazione si compone di Soci Fondatori, Effettivi, Onorari. Sono Fondatori i Soci intervenuti nell’atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione. Il Consiglio Direttivo della Sezione può proporre al Congresso di deliberare l’iscrizione, quale socio d’onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell’Associazione. Solo i soci effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione che, invece, non è dovuta dai soci d’onore.
2. Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età, siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso il Registro dei Praticanti ovvero l’Albo degli Avvocati del Tribunale di Genova. Il numero dei soci della sezione è illimitato.
3. L’avvocato, il patrocinatore legale e il praticante, pur formalmente iscritto ad altro Albo o Registro, potrà sottoporre la propria domanda di ammissione al Consiglio Direttivo di Sezione, il quale ne approverà l’ammissione previa verifica dell’esistenza di un collegamento funzionale con il Foro di Genova.
4. La domanda di ammissione va presentata corredata dalle firme di almeno tre soci (effettivi e/o onorari) in forma scritta al Consiglio Direttivo di Sezione che delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia. In caso di accoglimento il nuovo Socio verserà la prima quota annuale.
5. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale, l’Ufficio di Presidenza invita il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 10 giorni con avvertenza che in caso contrario il Consiglio Direttivo di Sezione delibererà l’espulsione. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell’elenco degli iscritti e, comunque, inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
6. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo di Sezione, per dimissione, per venir meno dei requisiti prescritti per l’ammissione o per raggiunti limiti di età. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la conserva sino al suo naturale rinnovo.
7. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l’espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia a norma dello Statuto Nazionale.
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PARTE SECONDA
Organi, funzioni ed adempimenti
ART. 5 - ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE.
1. La struttura della Sezione comprende:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
c) la Conferenza Locale degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Comitato Scientifico;
f) l’Assemblea dei Soci.
ART. 6 – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA.
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo di Sezione, la Conferenza Locale degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, il Collegio dei Probiviri e l’Assemblea dei Soci; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell’Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovrintende a tutte le attività dei componenti del Consiglio Direttivo di Sezione e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il Consiglio Direttivo di Sezione, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto Nazionale e del presente regolamento.
2. L’Ufficio di Presidenza è parte integrante del Consiglio Direttivo di Sezione ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. L’Ufficio cura, insieme al Presidente, l’amministrazione dell’Associazione e più specificamente:
- il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;
- il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione nonchè della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al Consiglio Direttivo di Sezione; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.
ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE
1. Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto dal Presidente (che lo presiede), da 8 membri (tra i quali uno assume la carica di Vicepresidente, uno di Segretario ed un altro di Tesoriere), da uno o più Consiglieri Nazionali (uno per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° 281, 5° a 361).
2. Del Consiglio Direttivo di Sezione fanno parte di diritto anche l’ultimo presidente di sezione uscente ed i soci che eventualmente ricoprano la carica di Presidente Nazionale o componente della Giunta Nazionale; essi hanno diritto di voto, ma non vengono computati ai fini della validità delle sedute.
3. I membri del Consiglio Direttivo di Sezione, ivi compresi quelli di diritto, decadono dalla carica, previa dichiarazione del Consiglio Direttivo di Sezione, in caso di 3 assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, anche per via telematica e/o con consultazione asincrona.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti effettivi e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.
6. Il mandato del componente del Consiglio Direttivo di Sezione ha di norma durata triennale, salve dimissioni o decessi e segue le norme previste dallo Statuto Nazionale in relazione alla sessione congressuale. Il Consiglio Direttivo di Sezione decade con il Presidente.
7. Il componente del direttivo impossibilitato a presenziare al Direttivo può farsi rappresentare con delega, che vale ai fini del quorum costitutivo e del quorum deliberativo. Ogni componente del consiglio direttivo può ricevere al massimo una delega.
8. Il Consiglio :
a) elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell’Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea; delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l’ordine del giorno; mantiene i contatti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni anche non forensi;
c) approva il rendiconto annuale;
d) stabilisce l’ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;
e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell’Assemblea.
ART. 8 – CONFERENZA LOCALE DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI.
1. La conferenza riunisce gli iscritti alla Sezione che risultano eletti al CNF, ai Consigli degli Ordini, alla Cassa di previdenza forense.
2. La conferenza è presieduta dal Presidente della sezione che la convoca almeno una volta all’anno.
3. Le attività e gli scopi della Conferenza locale coincidono con quelli espletati dalla Conferenza Nazionale e sono indicati dallo Statuto.
ART. 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo di Sezione ed è composto da tre membri scelti dall’Assemblea fra i Soci effettivi ed onorari aventi almeno cinque anni consecutivi di iscrizione all’Aiga. Fra di essi assume la carica di Presidente quello più anziano per iscrizione all’associazione e, in caso di parità, quello più anziano di età.
2. Le cariche di presidente di sezione e di membro del consiglio direttivo di sezione sono incompatibili con quelle di membro del collegio dei Probiviri.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente o, in mancanza, degli altri due membri, e delibera a maggioranza.
4. L’organo ha funzione consultiva del Consiglio Direttivo di Sezione qualora occorra affrontare questioni di particolare rilevanza per la vita dell’associazione e disciplinare dell’Associazione.
ART. 10 – COMITATO SCIENTIFICO
1. È istituito un Comitato Scientifico, composto da cinque membri, scelti dal Consiglio Direttivo di Sezione, che si siano distinti per il particolare valore scientifico, formativo, accademico o editoriale.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo di Sezione ed ha il compito di coadiuvarlo nella formulazione delle proposte formative. Cura altresì le pubblicazioni editoriali anche di concerto con il Nazionale o con altre Sezioni.
ART. 11 - ASSEMBLEA.
1. L’assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola, entro il mese di luglio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.
2. L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, anche a mezzo telematico, da comunicarsi ai soci, anche a mezzo affissione presso la sede o presso il Foro, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione.
3. L’assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente secondo le modalità ritenute più opportune.
4. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell’Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo di Sezione o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote.
5. Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
6. Il socio che abbia un impedimento può farsi rappresentare conferendo delega ad altro socio.
7. Al socio delegatario non possono essere conferite più di 3 deleghe.
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PARTE TERZA
Adempimenti verso gli organi nazionali
ART. 12 - ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE .
1. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente trasmette al Segretario Nazionale l’elenco degli iscritti e versa al Tesoriere Nazionale la quota per ogni iscritto di cui all’elenco secondo l’ammontare stabilito dal CDN.
2. Ai sensi dello Statuto, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L’elettorato attivo è comunque garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima .
ART. 13 - ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE E DEI DELEGATI AL CONGRESSO.
1. Nel periodo tra l’inizio della sessione congressuale (che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio) ed almeno 20 giorni prima dell’inizio del Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo di Sezione e degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.
2. Ai sensi dello Statuto, nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale, dandone comunicazione al Segretario nazionale entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, successiva a tale elezione, si procederà comunque al rinnovo delle cariche.
3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l’inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al Segretario Nazionale: a) la composizione del direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali; b) i nominativi dei delegati al Congresso (1 ogni 10 iscritti) ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla Assemblea sezionali.
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PARTE QUARTA
ART. 14 - ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA
1. L’assemblea elegge, a scrutinio segreto o per acclamazione, il Presidente della Sezione, gli 8 consiglieri del Consiglio Direttivo di Sezione, gli eventuali Consiglieri Nazionali, nonché i 3 componenti del Collegio dei Probiviri.
2. Per esercitare l’elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti da almeno 3 mesi. A parità di preferenze viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.
3. Il Presidente – e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente -, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l’assemblea per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di consigliere nazionale.
ART. 15 - ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE
1. Il Presidente, convoca il primo Consiglio Direttivo di Sezione entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del Presidente o su eventuale indicazione dei consiglieri, il Consiglio Direttivo di Sezione nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente, Segretario ed il Tesoriere.
ART. 16 – ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE
1. Il Presidente partecipa all’assemblea convocata, nel primo CDN successivo all’elezione del Presidente Nazionale, dal Presidente della sezione capoluogo di regione per eleggere il Coordinatore Regionale.
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PARTE QUINTA
Incompatibilità e Rotazione degli incarichi
ART. 17 – INCOMPATIBILITA’ E ROTAZIONE
1. La carica di Presidente della Sezione (al pari di quella di Presidente Nazionale) è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni ed organismi rappresentativi della classe forense.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l’attività degli associati, l’Aiga promuove, conformemente all’art. 17 dello Statuto, il principio della rotazione degli incarichi.
ART. 18 – INELEGGIBILITA’
1. Il Presidente ed i Consiglieri Nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta.
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PARTE SESTA
Modifiche Regolamentari. Scioglimento. Norme finali
ART. 19 – MODIFICHE STATUTARIE
1. Le modifiche al presente regolamento devono essere sottoposte all’Assemblea dei Soci che delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, che rappresentino almeno la metà dei soci.
2. Le richieste di modifica devono essere previamente sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo della Sezione.
ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
1. In caso di scioglimento della Sezione, l’Assemblea nomina un liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i 2/3 degli iscritti.
ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione.
2. Non si fa luogo ai termini indicati per la convocazione dell’Assemblea per le elezioni, che viene fissata per il 19 giugno 2008.
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