INPS: operazione “Poseidone II”

Comunicato agli iscritti

Operazione “Poseidone II” avviata dall’INPS

In questi giorni molti avvocati stanno ricevendo cartelle di pagamento da parte dell’INPS per obblighi contributivi nei confronti della gestione speciale, maggiorate di sanzioni e interessi, relativamente ad anni di attività professionale (da avvocato o da praticante) non coperti da iscrizione alla Cassa Forense.

Il fenomeno si inquadra nell’operazione di recuperi contributivi avviata dall’INPS denominata “Poseidone II” e discende direttamente dalle disposizioni della legge n. 335/1995 che, come più volte evidenziato da Cassa Forense, prevedono l’obbligo di assoggettare a contribuzione previdenziale tutti i redditi di lavoro autonomo a qualsiasi titolo prodotti, sia pure entro i limiti specificati, in sede di interpretazione autentica, dell’art. 18, comma 12 del D.l. n. 98 del 6/07/2011.

A tal riguardo e con riferimento ai regolamenti vigenti, Cassa Forense segnala quanto segue:

1) qualora le pretese contributive si riferiscano ad anni già coperti da iscrizione alla Cassa

Forense, ancorché non fossero ancora completati i relativi versamenti contributivi (es.

iscrizioni retroattive con rateazioni di pagamento), le stesse devono ritenersi illegittime e

vanno contestate direttamente all’Istituto;

2) qualora le richieste di pagamento riguardassero soggetti che, pur iscritti all’Albo o al

registro dei praticanti, non fossero ancora iscritti alla Cassa, l’eventuale presentazione

di domanda di iscrizione retroattiva, ricorrendone i presupposti, può essere opposta

all’INPS una volta che Cassa Forense avrà definito il relativo provvedimento retroattivo,

nei termini consentiti dalla vigente normativa (periodo di pratica con abilitazione e primi

tre anni di iscrizione all’Albo);

3) qualora le richieste di pagamento riguardassero soggetti neo iscritti a Cassa Forense

per anni antecedenti a tale iscrizione, è possibile rettificare la domanda entro 6 mesi

dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, comprendendovi anche anni in precedenza

non richiesti (limitatamente al periodo di pratica con patrocinio e ai primi 3 anni di

iscrizione all’Albo) producendo, così, gli stessi effetti di cui al punto 2).

Ulteriori chiarimenti, su casi più specifici, possono essere richiesti alle Sedi INPS

territorialmente competenti ovvero all’Information Center di Cassa Forense.

Annamaria Seganti (Delegato Nazionale distretto Corte d’Appello di Genova)

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